A partire dal 1 gennaio 2016 i pannelli fotovoltaici e gli inverter sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche fotovoltaiche. E' questo il principio introdotto dalla legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 21, legge 208/2015) come interpretato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 2/E/2016. L'impatto è notevole per i parchi fotovoltaici. Prima della modifica, infatti, giurisprudenza e prassi ritenevano di includere nella stima diretta tutte quelle componenti che contribuiscono ad assicurare stabilmente una specifica autonomia funzionale e reddituale alle unità immobiliari. Per le centrali di produzione di energia solare, questo implicava l'inclusione nel calcolo della rendita catastale anche delle componenti impiantistiche tipicamente funzionali al processo di produzione di energia, cioè i pannelli e gli inverter (circolare 6/T/2012, paragrafo 3). In linea con la nuova legge, la circolare 2/E/2016 ha espressamente escluso dalla determinazione della stima diretta delle centrali di produzione elettrica gli inverter ed i pannelli fotovoltaici, ad eccezione dei pannelli che costituiscono essi stessi struttura di copertura o di chiusura verticale delle costruzioni. In altre parole, continuano ad avere rilevanza ai fini della determinazione delle rendita i pannelli che siano integrati architettonicamente sui tetti o sulle pareti che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi (fattispecie generalmente caratterizzanti gli impianti di bassa potenza, funzionali a garantire il singolo fabbisogno energetico domestico e/o aziendale). Insieme all'indicazione esemplificativa delle componenti impiantistiche da escludere dal computo della rendita, la circolare 2/E fornisce importanti chiarimenti sulle modalità di determinazione della stima diretta delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, rilevando che l'unità è composta principalmente da quattro elementi:
> suolo, inteso come porzione di terreno su cui ricade l'unità immobiliare;
> costruzioni, intese come qualsiasi opera edile dotata di solidità, stabilità e consistenza volumetrica;
> elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni, quali componenti, estranei al processo produttivo, idonei a fornire utilità trasversale all'immobile (impianti elettrici, di aerazione, idrosanitari, ecc..);
> componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali a uno specifico processo produttivo.
La circolare precisa poi che, in base all'esclusione apportata dalla legge di Stabilità, dal 2016 rilevano ai fini della determinazione della rendita solo i primi tre elementi. Nel caso delle centrali elettriche fotovoltaiche, quindi, la stima diretta continuerà a interessare, tipicamente, l'area (cioè il fondo, acquisito anche a seguito della costituzione di un diritto di superficie, sul quale vengono posati i pannelli), la recinzione ed i locali tecnici che ospitano gli inverter. Resteranno invece esclusi i moduli fotovoltaici e gli impianti di conversione (inverter), con un notevole abbattimento del carico Imu/Tasi. A titolo puramente esemplificativo, in alcune azioni di accertamento il valore delle sole componenti impiantistiche è stato considerato nella misura di 1.700 euro per kWp. Se si rapporta questo importo a una ipotetica centrale fotovoltaica di 1.000 kWp iscritta in categoria D/1 con un valore catastale di 1.975.650 euro (e una rendita catastale 39.513 euro) si può ricostruire in questo modo il "contributo" dei diversi componenti:
> area (29.000 mq): 232.000 euro;
> recinzione (800 ml): 22.400 euro;
> locali inverter ed inverter (85 mq): 21.250 euro;
> moduli fotovoltaici (1.000 kWp): 1.700.000 euro.
Escludendo i moduli e scomputando dall stima dei locali inveter il valore dell'impianto di conversione, il valore catastale si riduce a 262.900 euro (e la rendita a 5.258 euro). Il che, ipotizzando un'aliquota Imu al 7,6 ed un aliquota Tasi all'1 per mille, abbassa l'imposta dovuta da 23.192 a 3.086 euro.
Per sfruttare il beneficio già a partire dal 2016, i contribuenti sono chiamati a presentare appositi atti di aggiornamento catastale - tramite procedura Docfa - entro il 15 giugno.
Fonte: Il Sole 24 Ore - Paola Camagni e Raffaele Correnti