Secondo quanto previsto dall’art. 57-quater della Legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni relative alla salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici con moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, il GSE comunica quanto segue.
Come previsto dal comma 4-bis, il Soggetto Responsabile beneficiario degli incentivi in Conto Energia, titolare di un impianto fotovoltaico con potenza nominale superiore a 3 kW per il quale il GSE, a seguito di verifiche o controlli, ha rilevato l’installazione di moduli non certificati o con certificazioni non conformi alla normativa di riferimento e per tale motivo ha disposto la decadenza dal diritto di accesso alle tariffe incentivanti, può presentare al GSE un’istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 20%.
Come previsto dal comma 4-ter, per gli impianti fotovoltaici beneficiari degli incentivi in Conto Energia che non sono stati oggetto di un procedimento di verifica o controllo, per i quali il Soggetto Responsabile dichiari al GSE che presso il proprio impianto sono installati dei moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, è possibile presentare al GSE un’istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 10%.
L’istanza deve essere inviata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000), secondo le modalità descritte nell’Allegato 1.
In entrambi i casi, il Soggetto Responsabile deve comprovare:
- di aver intrapreso le azioni consentite dalla Legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli
- la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza, secondo quanto indicato nell’Allegato 2.
Il GSE, a seguito del ricevimento della suddetta istanza, avvia un procedimento amministrativo ex Legge 241/90 finalizzato al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata così come da richiesta dal Soggetto Responsabile.
Si precisa, infine, che per gli impianti fotovoltaici ricompresi nelle fattispecie contemplate dai commi 4-bis e 4-ter non possono essere applicate le maggiorazioni previste dall’articolo 14, comma 1, lettera d), del DM 5 maggio 2011 e all’articolo 5, comma 2, lettera a), del DM 5 luglio 2012.
fonte: www.gse.it